Nuove norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 327/21 del 13 – 12 – 2007 è pubblicata la Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA N. 90/04/COL del 23 aprile 2004 che modifica per la quarantaseiesima volte le norme procedurali sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 24 C: applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.

La guida agli aiuti di Stato è modificata tramite l’introduzione di un nuovo capitolo 24C: “Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della citata decisione.

Nella introduzione al capitolo 24C si legge, fra l’altro, che:

1) Negli ultimi due decenni, si sono registrati profondi cambiamenti nel settore della radiodiffusione. L’abolizione dei monopoli, la comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi tecnologici hanno modificato sostanzialmente il contesto concorrenziale. L’remittenza televisiva era tradizionalmente un’attività riservata. Fin dai suoi esordi, tale attività è stata per lo più esercitata da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo principalmente a causa della limitata disponibilità di frequenze per la radiodiffusione e dei considerevoli ostacoli all’ingresso sul mercato.

2) Negli anni ’70 tuttavia, gli sviluppi sociali ed economici hanno reso sempre più possibile agli stati EFTA consentire l’ingresso nel mercato anche ad altri operatori. Gli Stati EFTA hanno quindi deciso di aprire alla concorrenza nel mercato. Ciò ha portato ad un’offerta più ampia per i consumatori, che si sono trovati a disporre di numerosi canali alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e la crescita di forti operatori a livello europeo, ha promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha assicurato un maggiore pluralismo nel settore. Nell’aprile il mercato alla concorrenza gli Stati EFTA hanno però considerato opportuno mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la copertura di vari campo di attività e rispondere ad esigenze che gli operatori privati non avrebbero necessariamente soddisfatto in misura ottimale.

3) L’accresciuta con concorrenza e la contemporanea presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno suscitato anche crescenti preoccupazioni circa le concisioni di uguaglianza della concorrenza, che sono state portate a conoscenza della Commissione europea da operatori privati. La maggior parte delle denunce riguardano presunte infrazioni all’articolo 61 dell’accordo SEE in relazione ai regimi di finanziamento pubblico in favore delle emittenti di servizio pubblico.

4) Questi orientamenti stabiliscono i principi che l’Autorità seguirà nell’applicare l’articolo 61 e l’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE, al finanziamento statale del servizio pubblico di radiodiffusione. S’intende così rendere quanto più trasparente possibile la politica dell’Autorità in questo settore.

Comunque, la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° gennaio 1999, sulle emissioni del servizio pubblico, sottolinea che le emissioni di servizio pubblico, date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale per garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica. Il servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza economica, non è paragonabile al servizio pubblico in altri settori economici. Non vi è alcun servizio che raggiunga una fascia così ampia della popolazione, le fornisca al tempo stesso una quantità così elevata di informazioni e contenuti e, nel fare ciò, trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e l’opinione pubblica. Le emittenti pubbliche hanno quindi un ruolo importante nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nell’offerta di programmi educativi, nell’informazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nell’offerta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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