Posizione Comune (CE) riguardante l’esercizio delle attività televisive.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 307E/1 del 18-12-2008 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 18/2007 definita dal Consiglio il 15 ottobre 2007 in vista dall’adozione di una direttiva(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

I servizi di media audiovisivi tradizionali – come la televisione – e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, s stimolano la crescita economica e la prevedibilità e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di medi audiovisivi e abbassare le barriere d’accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell’importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.
Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d’incertezza giuridica e d creare disparità di condizioni. E’ pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (ciò è a dire, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi non lineari (ciò è a dire, servizi di medio audiovisivi non lineari).

E’ partendo da questi presupposti che la nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sostitutiva della direttiva 89/552/CEE, viene esaminata nella Posizione Comune (CE) n. 18/2007 definita dal Consiglio il 15 ottobre 2007, conformemente all’articolo 251 del trattato.

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto altresì conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 settembre e l’11 ottobre 2006.

La posizione comune riflette l’esito dei contatti informali tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio previsti ai punti 16, 17 e 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.

Benché la posizio9ne comune contenga modifiche significative rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia nella struttura che nel merito, l’approccio fondamentale proposto della Commissione e i punti principali contenuti nella sua proposta sono stati mantenuti. Le modifiche più significative sono esposte nelle parti A e B che riguardano rispettivamente modifiche strutturali
e modifiche nel merito. Nel primo caso la Commissione ha proposto una nuova struttura normativa a due livelli comprendenti un nucleo fondamentale di norme applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e un’ulteriore serie di obblighi applicabili solo alla radiodiffusione televisiva, mentre la posizione comune accoglie questa filosofia generale ma introduce significative modifiche strutturali al fine di assicurare che gli obblighi applicabili a tutti i fornitori di servizi siano raggruppati separatamente da quelli applicabili solo ai servizi a richiesta, che a loro volta sono raggruppati separatamente da quelli applicabili solo alla radiodiffusione televisiva. Queste modifiche strutturali migliorano notevolmente la leggibilità e la chiarezza giuridica del testo. Le modifiche nel merito, invece, l’estensione del campo di applicazione della direttiva proposta dalla Commissione, come l’introduzione del concetto di “programma”, mentre è stato dato ulteriore rilievo anche al concetto di “responsabilità editoriale”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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