Continuano a pervenirci centinaia di richieste sulla permanenza “dopo 14 febbraio 2008” dei requisiti per RSPP e ASPP.
La risposta è univoca: Chi ha frequentato i Corsi è a posto; chi NON ha frequentato i Corsi perde i requisiti e decade dalla nomina.
Sono sanzionati i datori di lavoro che non li sostituiscono. In caso di dubbio rivolgersi alla ASL competente!
La risposta è univoca!, almeno – secondo noi e anche se spetterebbe darla ad altri Organi della P.A., Conferenza Stato-Regioni, Ministeri, ….
Leggi la nuova “nota” aggiornata sulla scadenza del 14 febbraio 2008.
In ogni caso di dubbio rivolgersi alla ASL competente per territorio!
1) RSPP e ASPP che hanno frequentato TUTTI i corsi previsti: sono a posto e possono continuare ad operare (salvo il successivo aggiornamento quinqennale)
2) RSPP e ASPP che NON hanno frequentato i previsti Corsi entro il 14 febbraio 2008: perdono i requisiti e DECADONO AUTOMATICAMENTE dalla nomina.
–> I DATORI di lavoro che NON li SOSTITUISCONO sono SANZIONATI PENALMENTE (ARRESTO da 3 a 6 mesi o AMMENDA da 2.500 a 6.400 Euro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
La sanzione è prevista dall’Art. 89, commi 1 (per RSPP) e 2 (per ASPP).
in combinato disposto:
– art. 4, comma 1, lettera a) (per RSPP)
– art. 4, comma 2, lettera b) (per ASPP)
– art. 8, comma 2 (per RSPP e ASPP)
– art. 8-bis (per RSPP e ASPP)
Ciò è pacifico ai sensi di:
D.Lgs. n. 195/2003 (art. 3, comma 1)
“Accordi attuativi” sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni (26/01/2006 e 05/10/2006)
Delibere o Circolari approvate da numerose Regioni italiane.
Leggi la nuova “nota” sulla scadenza del 14 febbraio 2008: in ogni caso di dubbio rivolgersi alla ASL competente per territorio!.
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Con l’obiettivo di fornire un supporto conoscitivo a chi lo ha chiesto, pubblichiamo le unite considerazioni sulle certezze e sui dubbi ad oggi presenti, premettendo e sottolineando che non è compito della Associazione Ambiente e Lavoro fornire la legittima interpretazione delle norme, che spetta ai soggetti a ciò istituzionalmente deputati:
– Conferenza Stato-Regioni
– Ministeri competenti
– Regioni
– Organi di Vigilanza e controllo (ASL)
– Magistratura.
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Una ulteriore conferma che il 14 febbraio 2008 cessa definitivamente la fase transitoria deriva (pure indirettamente) anche dalla Circ. 3/2008 del Ministero del Lavoro (v. link).
La Circ. 3/2008 fa riferimento al 26/2/2009 quale scadenza dei “due anni” indicati dal D.Lgs. 626/94 agli:
– art. 36-quater, commi 9 e 10 e
– art. 36-quinquies, comma 5
cioè:
– due anni dalla pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni (G.U. 26/02/2006, n. 45),
– cui si aggiunge un anno per la loro “attivazione”.
Riassumendo l’obbligo per la formazione su ponteggi e funi, decorre 2+1 = 3 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 2 anni previsti dal D.Lgs. 626/94, agli artt. 36-quater, commi 9 e 36-quinquies, comma 5
+ 1 anno (inteso come tempo necessario per l’attivazione dei Corsi).
Viceversa, per quanto riguarda i RSPP/ASPP, il D.Lgs. 195/2003 fa riferimento a UN ANNO (art. 3, comma 1 e 2).
Poichè l’Accordo Stato-Regioni relativo ai RSPP e ASPP del 26/01/2006 è entrato in vigore il 14/02/2006 (G.U. 14/02/2006, n. 37), ne risulta che (seguendo lo stesso “ragionamento” della Circolare 3/2008), la scadenza per la frequenza ai Corsi di Formazione NON può che essere il 14 febbraio 2008.
Cioè:
l’obbligo decorre 1+1 = 2 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 1 anni previsti dal D.Lgs. 195/2003, all’art. 3, comma 1
+ 1 anno (inteso come tempo per la “attivazione” dei Corsi)
(RMP)