a) nellallegato II, sezione 1°: materie plastiche, parte A Resine è aggiunta, in fine, la voce Silicio biossido amorfo alle seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze dimpiego:
Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in PET;
b) nellallegato II, sezione 1°: materie plastiche, Parte B Additivi per materie plastiche è aggiunta, in ordine di numero di riferimento CEE la sostanza N,N-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide;
c) nellallegato II, sezione: 2 gomme, Parte B additivi per elastomeri è aggiunta, in fine, la seguente voce:
Prodotto di reazione tra N-fenil-N-(1-3-dimetilbutil) p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a prevalente contenute di C12 con le seguenti restrizioni e/o specifiche. Solo per :
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e temperature non superiori a 40° C.
ii. materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto dinamico, i n impianti di mungitura meccanica. In quantità massima non superiore a 2,4p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rivelabile (limite di rivelabilità=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa tolleranza analitica).
d) lallegato V è sostituito dallallegato al presente regolamento.
(LG-FF)