Il “tachigrafo digitale” applicato sui veicoli destinati al trasporto su strada.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 è pubblicata la Circolare 18 gennaio 2008,n.1 del Ministero per lo Sviluppo Economico relativo alle “Istruzioni operative per l’applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007”.

Il cosiddetto “tachigrafo digitale” – ricorda in premessa la Circolare – è stato introdotto nell’Unione europea con il Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio nella parte in cui è previsto che: “i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell’atto d adottare in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all’allegato I B del citato regolamento”.

La Circolare ministeriale è stata emanata ravvisando l’esigenza di raccordare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, recante le modalità per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e intervento tecnico, con quelle contenute nel precedente decreto ministeriale 11 marzo 2005 e con quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo