Sostanze alimentari: aggiornamento disciplina degli imballaggi e dei recipienti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8-2-2008 è pubblicato il Decreto 12 dicembre 2007, n. 270 del Ministro della salute relativo al “Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’allegato II, sezione 1°: materie plastiche, parte A – Resine è aggiunta, in fine, la voce “Silicio biossido amorfo” alle seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d’impiego:
“Prodotto da esametildisilossano e esametildisilazano con sorgente pulsata di microonde. Spessore del rivestimento non superiore a 100 nm e solo per rivestimento bistrato di contenitori in PET;

b) nell’allegato II, sezione 1°: materie plastiche, Parte B – Additivi per materie plastiche è aggiunta, in ordine di numero di riferimento CEE la sostanza N,N’-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide;

c) nell’allegato II, sezione: 2 gomme, Parte B –additivi per elastomeri è aggiunta, in fine, la seguente voce:
“Prodotto di reazione tra N-fenil-N’-(1-3-dimetilbutil) p-fenilendiammina e ter C10-C13 glicidil tioetere a prevalente contenute di C12 con le seguenti restrizioni e/o specifiche. Solo per :
i. materiali ed oggetti di uso ripetuto destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e C, per tempi di contatto non superiori a 10 minuti e temperature non superiori a 40° C.
ii. materiali ed oggetti di uso ripetuto, destinati al contatto dinamico, i n impianti di mungitura meccanica. In quantità massima non superiore a 2,4p/p.
Tuttavia i prodotti finiti non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (espresse come anilina) in quantità rivelabile (limite di rivelabilità=0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa tolleranza analitica).

d) l’allegato V è sostituito dall’allegato al presente regolamento.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo