Disposizioni per lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative 2008.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 è pubblicato il Decreto – Legge n. 24, emanato il 15 febbraio 2008 dal Presidente della Repubblica recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche e amministrative nell’anno 2008”.

Sintesi delle norme riguardanti i cittadini temporaneamente all’estero.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all’estero, esercitano il diritto di voto:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari e associati, ricercatori e aggregati che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del presente decreto si trovano all’estero da almeno tre mesi.

In particolare:

-Gli elettori appartenenti alle Forze armate compresa l’Arma dei Carabinieri, e alle Forze di polizia se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il Comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. Tali soggetti presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, i comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo della propria dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all’estero.
-I familiari conviventi di dipendenti di amministrazioni dello Stato entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all’Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.
-I professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e aggregati fanno pervenire direttamente all’ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all’estero da almeno tre mesi.

Quanti hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero, possono revocarla mediante espressione dichiarazione, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.

(LG-FF)

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