Chiarimenti sulla etichettatura delle carni bovine.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2008 è pubblicata la Circolare 15 febbraio 2008, n. 1 con la quale il direttore generale per la qualità dei prodotti alimentari del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali fornisce, ai vari enti interessati, “Ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento(CE) n. 1760/2000-Titolo II etichettatura delle carni bovine.

Si legge in Premessa alla Circolare che a seguito dell’applicazione dei disciplinari approvati per l’etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative ed all’attività di monitoraggio esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di una più puntuale e corretta applicazione della norma richiamata, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti.

Ad esempio per quanto riguarda l’alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti questione UNIFED si precisa che:

Con le precedenti circolari n. 5/2001 e n. 12003 sono stati fissati i metodi di analisi ed i limiti di accettabilità che le organizzazioni e gli organismi indipendenti, nell’ambito della rispettiva attività di autocontrollo e di controllo, devono utilizzare per garantire l’informazione di alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti.

Gli stessi organismi ed organizzazioni, hanno evidenziato che i limiti di accettabilità del colesterolo, fissati e confermati dalle predette circolari n. 5/2001 e n. 1/2003, pari a percentuale di colesterolo minore o uguale a 1% sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo minore o uguale a 50 mg/kg sul grasso contenuto di colesterolo minore o uguale a 50 mg/kg sul grasso estratto, vengono di norma superati e che la percentuale di colesterolo supera i limiti sopra indicati nel caso di alimentazione zootecnica sotto forma di UNIFED.

Pertanto, per garantire l’assenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di UNIFED:

a) percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica: minore o uguale a 1,5%;
b) contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: minore o uguale a 600 mg/kg.

La Circolare affronta poi :

-il controllo di rintracciabilità attraverso analisi del DNA;
-la conservazione della documentazione, cioè il periodo di tempo minimo per il quale un operatore od una organizzazione è tenuta alla conservazione della documentazione necessaria a garantire la rintracciabilità prevista dal regolamento(CE) n. 1760/2000;
-sugli allevamenti che aderiscono a più disciplinari;
-sui marchi privati e certificazioni volontarie;
-sull’indicazione per riportare in etichetta informazioni riguardanti l’allevamento, l’alimentazione e le tecniche di allevamento;
-sulle indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti “razza”, “ipogenetico” e “meticcio”;
-sugli organismi indipendenti designati ai controlli: autorizzazioni;
-sull’adeguamento dei disciplinari e piani di controllo che dovranno essere adeguate e rese operative entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente circolare.

(LG-FF)

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