Apparecchiature di refrigerazione: riconoscimento della certificazione delle imprese.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 92/3 del 3-4-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/20076 del Parlamento europeo e del Consiglio i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione.

Il Regolamento(CE) del 2 aprile 2008 è stato adottato ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 che stabilisce norme concernenti la qualifica del personale che svolge, nel luogo in cui sono in funzione apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, attività che possono incidere sul rischio di fuoruscite.

Il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l’esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, deve essere autorizzato a svolgere per un periodo limitato le attività per le quali è necessario possedere l suddetta certificazione, purchè siano svolge tutte sotto la supervisione di personale certificato.

Il personale qualificato per la brasatura e la saldatura deve essere autorizzato a svolgere tali attività specializzate nell’ambito di un delle attività per le quali è richiesta la certificazione, purchè siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce i requisiti tecnici per le imprese che effettuano, presso impianti di trattamento, il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature, tra cui le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore. Il livello di qualifica richiesto per il personale addetto al recupero di refrigeranti in tali impianti è inferiore a quello richiesto per il personale che svolge attività di recupero in loco, a causa del tipo di apparecchiature automatizzate di recupero utilizzate negli impianti di trattamento e di dismissione dei frigoriferi.

Alcuni Stato membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale e alle imprese affinché possano ottenere un certificato.

Secondo la Commissione, per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l’istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti agli standard minimi previsti dal presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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