-considerato che alcuni titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti gli olii di paraffina che non sono stati inseriti nellallegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, hanno richiesto un cambio di composizione con un altro olio che risulta attualmente in commercio;
-considerato che tale modifica è stata effettuata, previa valutazione tecnica da parte dellIstituto Superiore di Sanità;
-considerato che non tutti i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti olii di paraffina che non sono stati inseriti nellallegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 hanno richiesto di effettuare tale variazione tecnica di cambio di composizione;
-ritenuto pertanto di dover revocare i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non inserite nellallegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
-considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dallart.6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una richiesta di iscrizione di queste sostanze attive nellallegato I;
il Direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha decreto che:
1- Le autorizzazioni, dei prodotti fitosanitari revocati in quanto contenenti gli olii di paraffina che non sono stati inseriti nellallegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e riportati nellallegato A del presente decreto, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto.
(LG-FF)