In tale Deliberazione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione precisa che in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto innanzitutto a verificare quale sia stata la scelta compiuta in precedenza dal lavoratore, e a farsi rilasciare una dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo. In questo secondo caso il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la sua scelta.
Infine per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace nei confronti del nuovo datore di lavoro.
(LG-FF)