Inoltre, tale decreto è stato adottato anche in considerazione che la Commissione europea ha ritenuto provvedere all aggiornamento dell elenco iniziale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina sia per inserire i siti supplementari che sono stati proposti dagli Stati membri a partire dal 2004 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina ai sensi dell art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener contadi eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a seguito dell adozione dell elenco comunicato ed sia in considerazione che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla Decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1966 della Commissione, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l inserimento nella rete Natura 2000.
Pertanto, in base alle considerazioni di cui sopra è stato decretato che:
– I siti di importanza comunitaria per la ragione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
(LG-FF)