Assicurazione obbligatoria per natanti e veicoli a motore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2008 è pubblicato il Decreto 1 aprile 2008, n. 86 del Ministro dello Sviluppo Economico riguardante il Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Con il Decreto 12 aprile 2008, n. 86 del Ministro dello Sviluppo economico, diventa pienamente operativa la previsione del Codice delle assicurazioni private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sull’ obbligatorietà della polizza per la responsabilità civile verso i terzi da parte dei veicoli a motore e dei natanti.

Diventano così soggetti ad assicurazione tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Ai fini della individuazione dei natanti da assicurare, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni, per quanto riguarda quelli registrati in Italia. Mentre per i motoscafi e le imbarcazioni registrati all’ estero, faranno fede i corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’ estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette a sovranità italiana, l’ obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione o con un’ impresa con sede legale in uno Stato membro, purchè abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento di libertà di prestazione di servizi l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, ma anche in uno Stato terzo, che sia autorizzata ad operare nel nostro paese in regime di stabilimento; o ancora con un’ impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che esercita l’ assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante.

(LG-FF)

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