Come previsto dallarticolo 2 del nuovo Regolamento(CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, la domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi, a norma dellarticolo 7 del regolamento(CE) n. 1831/2003, è presentata utilizzando il modulo di cui allallegato 1.
Essa è corredata di un fascicolo a norma dellarticolo 3, contenente i dati e i documenti di cui allarticolo 7, paragrafo 3 del regolamento(CE) n. 1831/2003.
Qualora sia richiesto, conformemente allarticolo 18 del citato regolamento, di trattare in modo riservato alcune parti del fascicolo, il richiedente deve fornire una motivazione verificabile per ogni documento o parte di un documento, indicando che la divulgazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. Le parti riservate sono trasmesse separatamente dal resto del fascicolo e non sono incluse nella sintesi di cui allarticolo 7, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il richiedente trasmette alla Commissione una copia delle parti del fascicolo per le quali è stato richiesto un trattamento riservato insieme ad una copia della relativa motivazione.
Il fascicolo deve dimostrare in modo adeguato che ladditivo per mangimi soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui allarticolo 5 del Regolamento(CE) n. 1831/2003.
Le prescrizioni generali per la preparazione e la presentazione del fascicolo figurano nellallegato II, mentre le prescrizioni specifiche cui deve con formarsi il fascicolo, nel caso specifico, figurano nellallegato III.
La durata minima degli studi a lungo termine è conforme alle disposizioni dellallegato IV.
Alle domande di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si continuano ad applicare le disposizioni dellallegato alla direttiva 87/153/CEE.
(LG-FF)