Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 152/1 dell11 giugno 2008 è pubblicata la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dellaria ambiente e per unaria più pulita in Europa.
La direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 è stata adottata partendo, in particolare, da due considerazioni:
– Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, sancisce la necessità di ridurre l inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per lambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dellaria, compresa la deposizione degli inquinanti e di informare il pubblico.
– Ai fini della tutela della salute umana e dellambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte lemissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. Epertanto opportuno evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dellaria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dellOrganizzazione mondiale della sanità.
Ai fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è stata adottata la direttiva 2008/50/CE che andrà a sostituire i seguenti atti:
La direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dellaria ambiente, la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dellaria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nellaria ambiente, la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa allozono nellaria, e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dellinquinamento atmosferico negli Stati membri, che devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze e le esperienze piuù recenti degli Stati membri.
Le misure necessarie per lesecuzione della nuova direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione.
– Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, sancisce la necessità di ridurre l inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per lambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dellaria, compresa la deposizione degli inquinanti e di informare il pubblico.
– Ai fini della tutela della salute umana e dellambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte lemissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. Epertanto opportuno evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dellaria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dellOrganizzazione mondiale della sanità.
Ai fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è stata adottata la direttiva 2008/50/CE che andrà a sostituire i seguenti atti:
La direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dellaria ambiente, la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dellaria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nellaria ambiente, la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa allozono nellaria, e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dellinquinamento atmosferico negli Stati membri, che devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze e le esperienze piuù recenti degli Stati membri.
Le misure necessarie per lesecuzione della nuova direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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