Labbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali sono vietati.
I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente ed, in particolare, senza creare rischi per lacqua, laria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Loperatore deve pianificare lattività di gestione dei rifiuti di estrazione al fine di:
a) impedire o ridurne, il più possibile, gli effetti negativi per lambiente e la salute umana;
b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitare le conseguenze per lambiente e la salute umana;
c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato alle lettere a) e b) precedenti, fino al rilascio del sito in conformità a quanto previsto dal piano di gestione di cui allarticolo 5, ovvero loperatore deve elaborare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
Il piano di gestione è volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell aumento della superficie e dellesposizione a particolari condizioni esterne;
3) prevenendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dallattività estrattiva dopo l estrazione del minerale, se loperazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per lambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto il quale sottolinea, anche, limpiego di sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali e lincentivazione del recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti stessi, se queste operazioni non comportano rischi per lambiente.
(LG-FF)