A norma del citato regolamento(CE) n.304/2003, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dl suddetto regolamento dal 2003 al 2005, dalla quale risulta che, nel complesso, le procedure hanno funzionato correttamente. La relazione mette tuttavia in luce la necessità di apportare alcune modifiche tecniche, ritenendo pertanto opportuno includere tali elementi nel nuovo regolamento(CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008.
La convenzione del 2004 consente infatti alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dellambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale.
Pertanto, il nuovo regolamento(CE) si pone i seguenti obiettivi:
– attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;
– promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e lambiente da potenziali danni;
– contribuire alluso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedure per ladozione delle decisioni nellambito della Comunità sulle impostazioni ed esportazioni e comunicando le decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.
Oltre agli obiettivi di cui sopra, il presente regolamento garantisce che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la classificazione, limballaggio e letichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per lambiente commercializzate allinterno della Comunità si applichino anche a tutte quelle sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.
(LG-FF)