Protezione degli ecosistemi marini: gli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 201/8 del 30-7-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 734/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo.

Con risoluzione 61/105 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata l’8 dicembre 2006, la comunità internazionale ha riconosciuto l’urgente necessità di prendere misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili dagli effetti distruttivi delle attività di pesca di fondo attraverso un regolamentazione rigorosa di tali attività ad opera di accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca o attraverso una disciplina imposta dagli Stati alle navi battenti la loro bandiera operanti in zone in cui tali accordi o organizzazioni non sono stati istituiti.

L’identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Per questo motivo, è imperati vo vietare l’utilizzo di attrezzi di fondo in zone che non sono state sottoposte ad una valutazione scientifica adeguata in ordine ai rischi di effetti negativi significativi che tali attività di pesca potrebbero avere sugli ecosistemi marini vulnerabili.

L’inosservanza di condizioni specifiche quali quelle relative a zone non sottoposte a valutazione, il funzionamento di controllo dei pescherecci via satellite e l’obbligo di cambiare zona di pesca ove si riscontri la presenza inaspettata di un ecosistema marino vulnerabile può produrre danni irreparabili a tali ecosistemi e merita pertanto di essere inclusa nell’elenco delle infrazioni gravi contenuto nel regolamento(CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca.

L’attuazione delle raccomandazioni formulate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite esige, fra l’altro, che siano adottate opportuno misure di controllo volte a garantire l’osservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio dei permessi. Tali misure comprendono la presenza di osservatori a bordo delle navi e disposizioni specifiche in materia di sorveglianza satellitare (sistema VMS) applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema in aggiunta alle disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

Con l’adozione del presente regolamento – che si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in alto mare – vengono stabilite le condizioni per il rilascio di un permesso di pesca speciale, le cui domande devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica in particolare: la zona di pesca prevista; la specie bersaglio; il tipo di attrezzo e la profondità di utilizzo dello stesso e la configurazione del profilo barometrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non sono già a disposizione dell’autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.

Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato ad una valutazione dell’impatto potenziale delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo