Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose: nuovo Regolamento (CE).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 204 del 31-7-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Il Regolamento(CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, ha dato esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e ha sostituito il regolamento(CE) n. 2455/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.

A norma del citato regolamento(CE) n.304/2003, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dl suddetto regolamento dal 2003 al 2005, dalla quale risulta che, nel complesso, le procedure hanno funzionato correttamente. La relazione mette tuttavia in luce la necessità di apportare alcune modifiche tecniche, ritenendo pertanto opportuno includere tali elementi nel nuovo regolamento(CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008.

La convenzione del 2004 consente infatti alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale.

Pertanto, il nuovo regolamento(CE) si pone i seguenti obiettivi:
– attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;
– promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;
– contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedure per l’adozione delle decisioni nell’ambito della Comunità sulle impostazioni ed esportazioni e comunicando le decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

Oltre agli obiettivi di cui sopra, il presente regolamento garantisce che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l’ambiente commercializzate all’interno della Comunità si applichino anche a tutte quelle sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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