L informativa da fornire agli interessati tramite i centri di sperimentazione deve comprendere, anche con formule sintetiche, ma agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative: alla natura dei dati trattati dal promotore e la circostanza che tali dati vengono trasmessi all estero; al ruolo effettivamente svolto dal promotore riguardo a trattamento dei dati, finalità e modalità; ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili, all esercizio del diritto d accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti del promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei dati.
Le persone partecipanti a sperimentazioni cliniche di medicinali possono esercitare in ogni momento il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l integrazione, l aggiornamento o la rettifica, rivolgendosi direttamente al centro di sperimentazione o, per il tramite del medico sperimentatore (che è a conoscenza della loro identità e, mediante l accesso alla list di identificazione, può individuare il codice identificativo di ciascun interessato), al promotore.
I dati e i campioni biologici delle persone che si sottopongono alle sperimentazioni devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
(LG-FF)