Vietato lungo i litorali marini offrire prestazioni riconducibili a massaggi estetici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è pubblicata l’ Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali “con tingibile e urgente per la tutela dell’ incolumità pubblica dal rischio derivante dall’ esecuzione di massaggi lungo i litorali”.

Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare, far rispettare il divieto e diffondere la conoscenza mediante affissione presso la casa municipale. Il divieto è reso noto presso le ASL e, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all’ ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo ubicato sui litorali.

I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’ effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della prescrizione, che è efficace fino alla chiusura della stagione balneare in corso.

(LG-FF)

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