Trattamento straordinario di integrazione salariale per il settore agricolo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2008 è pubblicato il Decreto 18 luglio 2008,n. 43900 del Ministero del lavoro riguardante la “Definizione della disponibilità di fondi, ai sensi dell’ articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese e cooperative agricole. (Decreto n. 43900).

Il decreto emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’ economi e delle finanze, si richiama all’ art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che reca disposizioni ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali nel limite di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del fondo per l’ occupazione di cui all’ rt. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 23.

Visto anche l’ accordo in materia di emersione dal lavoro nero e sommerso in agricoltura siglato dal Governo, dalle OO.SS, dall’ INPS e dall’ INAIL, in data 21 settembre 2007, nel quale è stato previsto di estendere la Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga al settore agricolo, nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale e crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato, quali le nuove organizzazioni comuni del mercato stabilite a livello europeo (OCM), nel limite di 20 milioni di euro nell’ ambito delle risorse destinate alla finanziaria 2008 agli ammortizzatori in deroga.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà, pertanto, riconosciuto al personale a tempo determinato e indeterminato per periodi di sospensione dal lavoro.

L’ INPS è tenuto d autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

(LG-FF)

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