Il Regolamento(CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concerne larmonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dellaviazione civile. Tale regolamento prevede che la Commissione possa adottare le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui allallegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico.
E infatti il citato allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dallallegato del presente regolamento(CE) n. 859/2008 della Commissione del 20 agosto 2008 che riguarda i requisiti tecnici e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (norma OPS 1).
La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili allimpiego dei veicoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dellattività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:
1) ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né
2) ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né
3) ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo unattività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dellequipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dellattività di lavoro aereo.
Il Capo II dellallegato, riguardante la Disposizione generale (OPS 1.005) stabilisce che:
a) Loperatore non utilizza velivoli per il trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda operazioni dei velivoli di prestazioni di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nellappendice nella norma OPS 1.005, lettera a).
b) Loperatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale.
c) Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio certificato di navigabilità (Certificate of Airworthines) e nellambito dei limiti approvati, contenuti nel manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual AFM).
d) Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo ai fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili a norma JAR-STD. Loperatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere lapprovazione dellautorità.
Inoltre, loperatore deve garantire (OPS !.020) che:
1) tutto il personale impiegato sia consapevole dellobbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e
2) tutti i membri dequipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure e allo svolgimento dei loro compiti.
Infine, loperatore deve garantire che tutti membri dellequipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune.
(LG-FF)