Prodotti cosmetici: valutazione delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 256/12 del 24-9-2008 è pubblicata la direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.

La citata direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
La nuova modifica alla sopra citata direttiva è partita da varie considerazioni, tra le quali che:

Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato “Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk”, il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP), in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione, ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità / mutagenicità.

Alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli sono già state vietate a seguito del parere espresso dal parere espresso dall’SCCP (Comitato scientifico per i prodotti di consumo)o a causa della mancanza di dati relativi alla sicurezza.
Le sostanze per le quali mancano dati sulla sicurezza 1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) e il suo sale di cloridrato; 1,4- diidrossibenzene (idrochinone); (4[[-anilino-1-naftil][4-dimetilammino)fenil]metilene]-cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro(Basic Blu 26); di sodio 3-(2,4-dimetil-5-solfonato)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (Ponceau SX) e-4[(amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-to-luidina e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14), attualmente elencate come coloranti nell’allegato IV e come sostanze nelle tinture per capelli nell’allegato III, Parte 1 e Parte 2, devono essere cancellate dall’allegato III e il loro uso vietato nelle tinture per capelli di cui all’allegato II.

Conseguentemente gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato alla presente direttiva.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro e non oltre il 14 febbraio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Inoltre, essi dovranno comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni dovranno essere applicate entro il 14 agosto 2009.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo