-Articolo 1 I requisiti di purezza menzionati allarticolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995 sono specificati nellallegato I della presente direttiva.
-Articolo 2 La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificata in modo sostanziale e a più riprese come dalle direttive di cui allallegato II, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nellallegato II, parte B.
La nuova direttiva tiene conto delle specifiche e tecniche analitiche per gli additivi secondo le indicazioni deòl Codex Alimentarius redatto dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentario (JECF).
Infatti, gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per lalimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di scurezza dellAutorità europea per la sicurezza alimentare, facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.
Viene sottolineato che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(LG-FF)