Sostanze pericolose: adeguamento classificazione,imballaggio etichettatura al REACH.

Nel S.O. n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18-9-2008 è pubblicato il Decreto Legislativo 28 luglio 2008,n. 145 riguardante “Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, per adattarle al regolamento(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l ‘autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Con l’attuazione della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, il Decreto Legislativo 28 luglio 2008, n. 145 apporta le seguenti modifiche alla normativa italiana in materia:

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,n. 52
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1.Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente…”.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;ù
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l’importazione nel territorio doganale dell’Unione europea;
d) EINICS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) l’inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato alla data del 18 settembre 1981;
e) ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista europea delle sostanze emesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.”
L’articolo 3 è sostituito dl seguente:

“Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze). 1 I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Seguono le modifiche all’articolo 5 (obblighi generali), all’articolo 20 8 sulle frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso della sostanza, dette frasi R che devono essere formulate secondo le modalità dell’allegato III; l’articolo 22 (sugli imballaggi delle sostanze tossiche); l’articolo 28 (aggiunta dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinques; l’articolo 29; l’articolo 36 (sanzioni); articolo 37 (adempimenti successivi).
Gli allegati V, VII parte A, VII parte B, VII parte C, VII parte D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 sono abrogati. All’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/121/CE riguardanti le “Disposizioni finanziarie” si legge che:

1 Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente “.

(LG-FF)

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