Le controversie sul lavoro irregolare passano al giudice ordinario.

Come previsto dalla Circolare n. 56/E/2008 dell’Agenzia delle entrate –Sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari – Modifiche normative e giurisprudenza della Corte Costituzionale, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione relative alle sanzioni per il lavoro irregolare.

E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la Circolare 56/E/2008 del 24 settembre scorso, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2008), che ha sottratto alle commissioni tributarie la competenza sul lavoro sommerso.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, chiarisce che i giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, ossia quelli instaurati prima del 22 maggio 2008, proseguono davanti al giudice ordinario. A quest’ultimo spetta anche il giudizio di impugnazione sugli atti di riscossione delle sanzioni irrogate dall’Agenzia sempre in materia di lavoro sommerso.

La circolare ricorda che per le violazioni contestate a partire dal 12 agosto 2006, l’Agenzia delle entrate non applica più le relative sanzioni, compito attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro.

Per le sanzioni riguardanti, invece, violazioni verificate prima del 12 agosto 2006, l’Agenzia è ancora competente sia per l’irrogazione che per l’iscrizione a ruolo delle relative somme. Per quanto riguarda il termine di decadenza e per la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, è stato chiarito che è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Con riferimento, invece, alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, il termine coincide con il 30 giugno 2008.

(LG-FF)

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