Pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europea hanno ritenuto adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con ununica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
La maggioranza degli Stati membri è parte contraente dellaccordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), soggetta al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e, ove, pertinente, parte dellaccordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
LADR, il RID e lADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose.
Essendo opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire quindi il funzionamento del mercato comune dei trasporti.
La presente direttiva si applica, pertanto, al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna allinterno degli Stati membri ora gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad unaltro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla tutela dellambiente.
Esse lasciano impregiudicate in particolare la direttiva quadro sulla salute e la sicurezza sul lavoro, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente lattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e le direttive che ne derivano.
(LG-FF)