La Commissione europea modifica gli allegati IV e V del regolamento REACH.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 268/14 del 9 ottobre 2008 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1907/2008 della Commissione dell’8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce gli obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli e fissa disposizioni riguardanti l valutazione delle sostanze e gli obblighi degli utilizzatori a valle.

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento stabilisce che le sostanze di cui all’allegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e IV dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di tali dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento stabilisce che anche le sostanze di cui all’allegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna e non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento.

L’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di procedere ad una revisione degli allegati IV e V entro il 1° giugno 2008 onde proporre modifiche, se del caso.
La revisione svolta dalla Commissione in conformità del citato articolo 138, ha rivelato che è opportuno cancellare tre sostanze dall’allegato IV, in quanto la disponibilità di informazioni su tali sostanze è insufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Si tratta della Vitamina A, in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva, del carbonio e della grafite, in particolare perché i corrispondenti numeri Einecs e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri bdi inclusione nell’allegato in questione.

Inoltre, tre gas nobili (l’elio, il neon e lo xenon) soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV: è quindi opportuno cancellarli dall’allegato V per inserirli nell’allegato IV. Un’altro gas nobile, il krypton, che soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato IV, viene inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza. Inoltre, è opportuno aggiungere altre tre sostanze (il fruttosio, il galattosio e il lattosio) in quanto sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nell’allegato IV. Anche il calcare viene cancellato dall’allegato IV in quanto si tratta di un minerale ed è già oggetto di esenzione nell’allegato V. Inoltre, anche determinate voci esistenti riguardanti oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali sono cancellate in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV.

Per quanto riguarda l’allegato V, è stata aggiunta la magnesia, in quanto è stata identificata come sostanza che soddisfa i criteri d’inclusione in tale allegato.
Nell’allegato V sono stati aggiunti determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Anche alcuni oli, grassi e cere vegetali e animali così come il glicerolo, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l’infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi, sono stati aggiunti all’allegato V per applicare un trattamento più omogeneo alle sostanze comparabili e limitare l’esenzione alle sostanze con un profilo di rischio inferiore.L’aggiunta di oli, grassi, cere e acidi grassi all’allegato V corrisponde alla soppressione di determinate singole sostanze di questi gruppi elencati nell’allegato IV.

Pertanto, l’Allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento, così come l’allegato V è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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