Nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Ogni impresa di acquicoltura deve essere autorizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Lautorizzazione può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi in una stessa zone destinata a molluschicoltura. Tuttavia, ad ogni centro di spedizione, centro di spedizione o bacino di depurazione naturale e ogni altra impresa analoga situata allinterno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciata unautorizzazione individuale.
I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio registrano nella banca nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esistente presso lIstituto zooprofilattico sperimentale dellAbruzzo e del Molise tutte le imprese di acquicoltura esistenti sul territorio di competenze comprensive dei dati concernenti la georeferenziazione.
I controlli ufficiali delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati sono eseguiti dal servizio veterinario dellAzienda sanitaria locale competente per territorio.
Le verifiche consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonché eventualmente di campionamenti per ciascuna impresa di acquicoltura, tenendo conto del rischio di contrarre e diffondere le malattie che le imprese di acquicoltura e gli stabilimenti di trasformazione autorizzati comportano.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali designa quale laboratorio di referenza il Centro nazionale di referenza per littiologia, con sede in Legnano (Padova) presso lIstituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il laboratorio nazionale di referenza collabora con gli Istituti zooprofilattici sperimentali situati sul territorio nazionale.
(LG-FF)