La Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con la sentenza del 14 ottobre 2008 n.38819 ribadisce la funzione dell’art. 2087 del codice civile quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico
In questa pronuncia la Suprema Corte, ribadendo un orientamento costante, ricorda che “l’articolo 2087 Codice Civile, a norma del quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari “scritte”, ma anche alle norme prevenzionali che una figura modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall’esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L’articolo 2087 Codice Civile, infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche”.
AG
Fonte: Corte di Cassazione