Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 312/3 del 22-11-2008 è pubblicata la Direttiva 2008-98-CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere lambiente e la salute umana prevene3ndo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi delluso delle risorse e migliorandone lefficacia.
Larticolo 4 della presente direttiva stabilisce la seguente gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per iòl riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ; e
e) smaltimento.
Nellapplicare tale gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dallimpostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri devono garantire che lelaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13 della direttiva, gli Stati membri devono tener conto dei principi generali in materia di protezione dellambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
Nel Capo II (Requisiti generali), articolo 8 della presente direttiva si enuncia lestensione della responsabilità del produttore, affermando che :
1. Per rafforzare il riutilizzo , la prevenzione, il riciclaggio e laltro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti , venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
Tali misure possono includere laccettazione di prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo lutilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere lobbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13 della presente direttiva.
Tali misure si afferma nella direttiva possono incoraggiare, tra laltro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti alluso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con lambiente.
Le direttiva 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.
(LG-SP)
Larticolo 4 della presente direttiva stabilisce la seguente gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per iòl riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ; e
e) smaltimento.
Nellapplicare tale gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dallimpostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri devono garantire che lelaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13 della direttiva, gli Stati membri devono tener conto dei principi generali in materia di protezione dellambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
Nel Capo II (Requisiti generali), articolo 8 della presente direttiva si enuncia lestensione della responsabilità del produttore, affermando che :
1. Per rafforzare il riutilizzo , la prevenzione, il riciclaggio e laltro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti , venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
Tali misure possono includere laccettazione di prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo lutilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere lobbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13 della presente direttiva.
Tali misure si afferma nella direttiva possono incoraggiare, tra laltro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti alluso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con lambiente.
Le direttiva 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti