Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 328/28 del 6-12-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente.

L’adozione della presente direttiva parte dalla considerazione che “la Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi.
Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata”.
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Una efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’ aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’ acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.
Pertanto, tali condotte devono essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.
La legislazione elencata negli allegati alla presente direttiva contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell’ ambiente siano pienamente efficaci.
Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della stessa direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto.
L’articolo 3 della direttiva relativo alle “Infrazioni” prevede che ciascuno Stato membro si adoperi affinché le sottoindicate attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’ aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’ attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna e alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino che risultino fra di loro connesse;
d l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’ impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’ aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
f) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
g) la produzione , l’importazione, l’esportazione , l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

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