Larticolo 10 della citata direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione. Tali programmi devono tener conto degli orientamenti fissati secondo la procedura di cui allarticolo 10, paragrafo 4 della direttiva stessa.
Pertanto, la decisione adottata prevede che gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, di cui allarticolo 1°, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, siano quelli stabiliti nellallegato alla presente decisione.
(LG-FF)