Programmi di sorveglianza zoosanitaria basi sulla valutazione dei rischi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 322/30 del 2-12-2008 è pubblicata la Decisione 2008/896/CE della Commissione del 20 novembre 2008 relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio.

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquicoltura e ai relativi prodotti, stabilisce misure minime di lotta in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di alcune malattie degli animali acquatici. La parte II dell’allegato IV della predetta direttiva elenca,inoltre, verte malattie esotiche e non esotiche.

L’articolo 10 della citata direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione. Tali programmi devono tener conto degli orientamenti fissati secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva stessa.

Pertanto, la decisione adottata prevede che gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, di cui all’articolo 1°, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, siano quelli stabiliti nell’allegato alla presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo