Testo Unico: “semi”-proroga e solo al 16 maggio 2009. Prorogati Rischi stress e data certa. Non prorogato il DUVRI (art. 32 del Decreto-legge n. 207/2008)

Gli UNICI ADEMPIMENTI PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono:
1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), “SOLO” per i “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, c.1)
2) “data certa” del DVR (art. 28, c.2)
3) invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, c.1, lett.r)
4) divieto visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a).

La “semi”-proroga al D.Lgs. 81/2008, il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” è contenuta nell’articolo 32 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 , detto “Decreto Milleproroghe”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2008.

Successivamentedecreto-legge è stato approvato dalle Camere ed è Legge dello Stato.

Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e’ prorogato al 16 maggio
2009″
.

Si tratta della proroga di 4 adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2009, che sono prorogati al 16 maggio 2009 (1 anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008).

Quindi, ATTENZIONE:
-> NON esistono proroghe al 30 giugno 2009
-> il “DUVRI” NON è stato prorogato e sarà obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2009.

Gli UNICI ADEMPIMENTI del D.Lgs. 81/2008 PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono i seguenti:

1) Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), “SOLO” in riferimento ai “rischi Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)

2) “data certa” del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)

3) invio all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)

4) divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori”).

ATTENZIONE: sono CONFERMATI TUTTI gli altri ADEMPIMENTI del D.Lgs. 81/2008, in particolare l’OBBLIGO di realizzare il “DUVRI” entro il 1.o gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).

(PaRa)

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