L’elettricità in questione deve essere generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell allegato II della diretti va 20°04/8/CE.
Con l obiettivo di assicurare una metodologia armonizzata per calcolare la quantità di elettricità da cogenerazione, sono adottate delle linee guida per chiarire le procedure e le definizioni di cui al citato allegato II della direttiva 2004/8/CE.
Inoltre, le linee guida devono consentire agli Stati membri di recepire completamente alcune parti cruciali della direttiva 2004/8/CE, quali le garanzie di origine e l istituzione di regimi di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. Devono fornire ulteriore certezza giuridica per il mercato dell energia nella Comunità e quindi contribuire a eliminare le barriere che ostacolano nuovi investimenti. Inoltre devono aiutare a fornire criteri chiari per lesame di richieste di aiuti di Stato a sostegno finanziario per la cogenerazione a titolo dei fondi comunitari.
Tali linee guida dettagliate che chiariscono le procedure e le definizioni necessarie per l’applicazione di una metodologia per determinare la quantità di elettricità da cogenerazione, stabilite nell allegato II della direttiva 2004/8/CE, sono definite nell’allegato della presente decisione.
(LG-PaRa)