Marchio comunitario di qualità: la validità dei criteri ecologici

Per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti, la Gazzetta Ufficiale dell’UE L 318/q12 del 28-11-2008 pubblica la Decisione 2008/889/CE della Commissione del 18 novembre 2008 recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici

Per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti, la Gazzetta Ufficiale dell’UE L 318/q12 del 28-11-2008 pubblica la Decisione 2008/889/CE della Commissione del 18 novembre 2008 recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici

Per le decisioni delle Commissione precedentemente indicate, riguardanti in particolare la qualità ecologica delle lampade elettriche, dei detersivi per lavastoviglie, i detersivi per piatti, i detersivi multiuso e i detergenti per servizi sanitari e dei lubrificanti, ne è stata prorogata l’applicazione.

Poiché l’obbligo di riesame in conformità del regolamento(CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i criteri di valutazione e di verifica , la Commissione ha ritenuto opportuno che le citate decisioni restino in vigore, fino alle scadenze indicate.

(LG-PaRa)

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