Più tutela UE dei lavoratori tramite agenzie interinali

I lavoratori delle agenzie interinali devono essere tutelati e godere almeno degli stessi diritti che ha il personale dell’ impresa dove prestano temporaneamente la loro opera. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 327/10 del 5-12-2008 è pubblicata la Direttiva 2008/104/CE del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

I lavoratori delle agenzie interinali devono essere tutelati e godere almeno degli stessi diritti che ha il personale dell’impresa dove prestano temporaneamente la loro opera.
Quindi non solo rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e delle altre disposizioni di carattere generale, ma anche parità di trattamento tra uomini e donne e non discriminazione su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, poi protezione dei diritti delle donne in stato di gravidanza ed in periodo di allattamento oltre che dei bambini e dei giovani.
Questo è uno dei principi fondamentali, contenuti nella direttiva 2008/104/CE del 5 dicembre scorso.

L’obiettivo è colmare le notevoli differenze oggi presenti nella comunità europea circa la posizione giuridica , lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale. La direttiva costituisce, infatti, un vero e proprio quadro normativo “non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali”, da effettuarsi entro il 5 dicembre 2011.
Queste le principali indicazioni. I lavoratori assunti tramite agenzia interinale dovranno essere informati dei posti vacanti nell’ impresa utilizzatrice, perché possano aspirare a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Dovranno, poi, essere dichiarate nulle tutte le clausole che vietino la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di lavoro tra l’ impresa utilizzatrice ed il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione.
In ogni caso, a seguito di tale evento, le agenzie di lavoro interinale non riceveranno compensi dai lavoratori. Sempre per il principio della parità di trattamento, questi lavoratori dovranno avere accesso alle strutture od alle attrezzature collettive (mense, asili e servizi di trasporto) come tutti gli altri dell’impresa in cui sono impiegati pro tempore , a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso. Via libera anche ai corsi di formazione, anche nell’ambito dell’ agenzia interinale stessa.
Circa la retribuzione, è previsto che si potrà concedere che i lavoratori, legati da un contratto a tempo indeterminato ad un’ agenzia interinale, continuino ad essere pagati anche quando non lavorano presso un’ impresa, se le parti sociali saranno d’accordo.
Inoltre, si potranno concludere o mantenere contratti collettivi che prevedano modalità alternative sulle condizioni di lavoro e d’ occupazione. Sono concesse delle deroghe anche nel caso in cui uno Stato membro o non abbia un sistema legislativo o di prassi che faccia estendere che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, oppure non possegga un sistema legislativo o di prassi che faccia estendere le disposizioni di questi contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore od area geografica.
Comunque, per prevenire tentativi di ricorso abusivo a queste deroghe, la direttiva raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie.

Entro il 5 dicembre 2011, infine, dovranno essere riesaminati divieti e restrizioni sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale, secondo il principio che sono giustificati soltanto quelli dettati da ragioni d’ interesse generale concernenti in particolare la tutela dei lavoratori temporanei, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi.

(LG-PaRa)

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