Linee guida per l’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 338/55 del 17-12-2008 è pubblicata la Decisione 2008/952/CE della Commissione del 19 novembre 2008 che stabilisce linee guida dettagliate per l’applicazione e l’ utilizzo dell’allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, in particolare l’allegato II, lettera e), stabilisce che gli Stati membri devono introdurre un sistema di garanzie di origine dell’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

L’elettricità in questione deve essere generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell’ allegato II della diretti va 20°04/8/CE.
Con l’ obiettivo di assicurare una metodologia armonizzata per calcolare la quantità di elettricità da cogenerazione, sono adottate delle linee guida per chiarire le procedure e le definizioni di cui al citato allegato II della direttiva 2004/8/CE.
Inoltre, le linee guida devono consentire agli Stati membri di recepire completamente alcune parti cruciali della direttiva 2004/8/CE, quali le garanzie di origine e l’ istituzione di regimi di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. Devono fornire ulteriore certezza giuridica per il mercato dell’ energia nella Comunità e quindi contribuire a eliminare le barriere che ostacolano nuovi investimenti. Inoltre devono aiutare a fornire criteri chiari per l’esame di richieste di aiuti di Stato a sostegno finanziario per la cogenerazione a titolo dei fondi comunitari.
Tali linee guida dettagliate che chiariscono le procedure e le definizioni necessarie per l’applicazione di una metodologia per determinare la quantità di elettricità da cogenerazione, stabilite nell’ allegato II della direttiva 2004/8/CE, sono definite nell’allegato della presente decisione.

(LG-PaRa)

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