Rientrano in tale facoltà tutte le tipologie di atti, contenuti nel fascicolo di sinistro. Sono escluse, invece, le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo là dove la situazione giuridicamente rilevante sia di rango almeno pari ai diritti dellinteressato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente.
Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.
Il diritto si esercita mediante richiesta scritta allimpresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede laccesso.
(LG-FF)