Il testo prevede il blocco delle assunzioni per le Università che chiudono i bilanci annuali in rosso e lesclusione dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le Università che spendono più del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o personale amministrativo.
Invece gli atenei che chiudono in pareggio o risparmiano possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno precedente, con una quota non inferiore al 60% di nuovi ricercatori. Le università potranno anche procedere alla copertura di posti di professore ordinario o associato o di ricercatore tramite la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati allestero o di chiara fama. Per i concorsi, comunque, cambiano le norme e le commissioni che dovranno reclutare docenti sono composte da un ordinario nominato dalla facoltà e da quattro professori sorteggiati sulla base di una lista di 12 docenti, eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e la valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.
Per fare carriera e aver diritto a scatti di anzianità, invece, bisognerà dimostrare di aver effettuato ricerca scientifica (con tanto di pubblicazioni certificate da unapposita Anagrafe nazionale aggiornata con periodicità annuale del ministero). La mancata attuazione di pubblicazioni comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
Altra innovazione, molto contestata, riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. E previsto, tra laltro, che Accademie di belle arti e conservatori individuino in autonomia gli insegnamenti da attivare.
(LG-FF)