Approvata con il voto di fiducia la riforma universitaria .

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009 è pubblicata la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 riguardante la “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”.

Dunque, con la conversione in Legge 9 gennaio 2009, n. 1 del decreto – legge 10 novembre 2008, 180, è stata approvata, con l’ennesima fiducia posta dal Governo, la c.d. riforma Gelmini sulle Università.

Il testo prevede il blocco delle assunzioni per le Università che chiudono i bilanci annuali in rosso e l’esclusione dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le Università che spendono più del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o personale amministrativo.

Invece gli atenei che chiudono in pareggio o risparmiano possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente, con una quota non inferiore al 60% di nuovi ricercatori. Le università potranno anche procedere alla copertura di posti di professore ordinario o associato o di ricercatore tramite la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o di chiara fama. Per i concorsi, comunque, cambiano le norme e le commissioni che dovranno reclutare docenti sono composte da un ordinario nominato dalla facoltà e da quattro professori sorteggiati sulla base di una lista di 12 docenti, eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e la valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

Per fare carriera e aver diritto a scatti di anzianità, invece, bisognerà dimostrare di aver effettuato ricerca scientifica (con tanto di pubblicazioni certificate da un’apposita Anagrafe nazionale aggiornata con periodicità annuale del ministero). La mancata attuazione di pubblicazioni comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

Altra innovazione, molto contestata, riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. E’ previsto, tra l’altro, che Accademie di belle arti e conservatori individuino in autonomia gli insegnamenti da attivare.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo