Sostanze che riducono lo strato di ozono: assegnazione quantitativi per usi essenziali.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 21/53 del 24-1-2009 è pubblicata la Decisione 2009/52/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2009 ai sensi del regolamento(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Con riferimento al regolamento(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull sostanze che riducono lo strato di ozono, la Comunità ha già proceduto a eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon,tetracloruro di carbonio, 1,1,1 – tricloroetano, idrobromofluporocarburi e bromomocloroetano.

Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.
Infatti, la Decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti.

Le parti del protocollo di Montreal hanno autorizzato la produzione di 22 tonnellate di clorofluorocarburi (CFC) nel 2009 nella Comunità per la fabbricazione e l’uso di inalatori-dosatori (MDI) che rispondono agli usi essenziali di CFC di cui alla decisione IV/25.

Con l’adozione della Decisione 2009/52/CE del 18/12/2008, la Commissione ha stabilito, pertanto, che:
1) La quantità di sostanze controllate del gruppi I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2009 è di 21 360,00 potenziale di riduzione dell’ozono (PRO).
2) La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri fluorocarburi completamente alogenati) soggette al regolamento(CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 60 280,8 kg (PRO)
3) La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette l regolamento (CE) n. 2037 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 115,7 kg PRO.
4) La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento(CE) n. 2037/2000 che possono esser utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità è di 129 390,8kg PRO;
5) La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1 – tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/20°0 che possono essere utilizzate per usi essenziali e di laboratori nella Comunità nel 2009 è di 355,65 kg PRO;
6) La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile) che possono essere utilizzate per usi critici e di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 36,3 kgPRO;
7) La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 57,96 kgPRO;
8) La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) che possono essere utilizzate per usi essenziali e di laboratorio e analisi nella Comunità nel 2009 è di 11,088 kgPRO.

All’articolo 5 sono indicate le imprese destinatarie della Decisione.
La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2009 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2009.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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