Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.
Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è opportuno mettere le imprese in grado di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.
Il regime di concorrenza per i trasporti, pertanto, deve applicarsi nella stessa misura al finanziamento e allacquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possono essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinare operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.
Una delle considerazioni che hanno portato alladozione del nuovo regolamento(CE) è che per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza allinterno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima che gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero vere effetti del genere.
Come previsto allarticolo 1 del presente Regolamento CE) relativo allambito di applicazione si legge che:
Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dellofferta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, lapplicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento per lacquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.
Il Regolamento(CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nellallegato I, parte A, è abrogato ad eccezione dellarticolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base allarticolo 5 del regolamento(CEE) n. 1017/68, anteriormente al 1° maggio 2004 fino alla data di scadenza di tali decisioni.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dellallegato III.
(LG-FF)