UE – Regole di concorrenza nei settori dei trasporti ferroviari,su strada e per vie navigabili.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 61/1 del 5.3.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 169/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

Poiché il precedente Regolamento (CEE) n. 1017/68, del 19 luglio 1968, in materia, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione il Consiglio dell’Unione europea ha ritenuto opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento con l’adozione del presente regolamento.
Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.

Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è opportuno mettere le imprese in grado di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.

Il regime di concorrenza per i trasporti, pertanto, deve applicarsi nella stessa misura al finanziamento e all’acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possono essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinare operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.

Una delle “considerazioni” che hanno portato all’adozione del nuovo regolamento(CE) è che “per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all’interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima che gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero vere effetti del genere”.

Come previsto all’articolo 1 del presente Regolamento CE) relativo all’ambito di applicazione si legge che:
“Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell’offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l’applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento per l’acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati”.

Il Regolamento(CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nell’allegato I, parte A, è abrogato ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base all’articolo 5 del regolamento(CEE) n. 1017/68, anteriormente al 1° maggio 2004 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

(LG-FF)

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