La modifica riguarda la sostituzione delle unità di misure kg e litro con tonnellate (mg), alla voce riguardante il quantitativo totale di rifiuti oggetto dellautorizzazione preventiva, al fine di uniformarle alle unità di misura contenute negli allegati I A, I B e VII del suddetto regolamento.
A norma dellarticolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento(CE) 1013/2006, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione, in data 29 febbraio 2008, 17 marzo 2008 ed 29 aprile 2008, di valutare la possibilità di inserire nellallegato III A le miscele di due o più rifiuti elencati nellallegato III.
I corrispondenti designati a norma dellarticolo 54 del regolamento(CE) n. 1013/2006, hanno deciso, nel corso della riunione di cui allart.57 del regolamento medesimo, di presentare, nellambito di ogni richiesta di inserimento di miscele nellallegato III A, alcuni informazioni utili per la valutazione delle miscele interessate. Tali informazioni sono state valutate ai sensi del regolamento(CE) n. 1013/2006.
Nellambito delle considerazioni del presente regolamento(CE) viene sottolineato che:
Il concetto di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti comprende lutilizzo di tecniche e tecnologie in grado di ridurre i danni ambientali attraverso processi e materiali che producano un minore numero di sostanze potenzialmente pericolose e di recuperare tali sostanze dalle emissioni prima del rilascio, o ancora di utilizzare e riciclare gli scarti di produzione. I paesi in cui si applica la decisione OCSE sono tenuti a garantire che i propri impianti di recupero utilizzino tecniche avanzate per il recupero dei rifiuti.
Lapplicazione di tecniche avanzate di recupero è indispensabile nel caso di miscele di rifiuti costituite da rifiuti eterogenei come le scorie risultanti dalla lavorazione di metalli preziosi e rame. Non è sicuro che i paesi cui non si applica la decisione OCSE raggiungano questi standard. Pertanto, per le miscele di rifiuti contenenti scorie di lavorazione di metalli preziosi e rame, classificate alla voce GB040 (OCSE) dellallegato III A, non devono applicarsi ai paesi per cui non si applica la decisione OCSE.
Con ladozione del presente Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 gli allegati III A e VI del regolamento(CE)n. 1013/2006 sono conseguentemente modificati e sostituiti dallallegato al presente regolamento.
(LG-FF)