Terremoto: interventi a favore delle popolazioni dell’Abruzzo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009 è pubblicato il Decreto-Legge 28 aprile 2009,n.39 relativo a “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione urgenti di protezione civile”.

Nel decreto-legge firmato il 28 aprile dal Presidente della Repubblica si legge che “I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un’intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009”.

Il provvedimento prevede innanzitutto “Interventi immediati per il superamento dell’emergenza”, come la realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle commesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.Tali moduli abitativi devono garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
L’affidamento di tali interventi deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all’art.7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparte o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

L’art. 3 del decreto, riguardante la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso abitativo e indennizzi a favore delle imprese”, sono previsti:
a) la concessione di contributi, anche con la modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;
b) l’intervento di Fintecna S.p.A., ovvero di società controllata dalla stessa indicata, per assisterlo nella stipula del soggetto richiedente il finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall’Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;
d) l’esenzione d ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiuto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili.

(LG-FF)

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