Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluororocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX bromoclorometano
Dimromodifluorometanol (halon-1012)
In linea di massima limportazione e lesportazione delle sostanze di cui sopra è vietata, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento.
Con la presente la Commissione informa inoltre preventivamente che il regolamento è attualmente oggetto di revisione e che un nuovo regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2010.
La presente comunicazione è pertanto basata sulle disposizioni del nuovo regolamento. Ulteriori informazioni sulle modifiche del regime di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno disponibili al seguente indirizzo Internet http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm
(LG-FF)