Comunicazione della Commissione sulla “Classificazione delle navi”.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 131/20 del 10 giugno 2009 è pubblicata la Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento(CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso 39.416 – Classificazione delle navi.

Nella Introduzione alla Comunicazione della Commissione 2009/C 131/13, il cui testo è rilevante ai fini del SEE, si legge che :
“Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento(CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese.

La decisione può essere adottata per un periodo determinato concludendo che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziali degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione”.
La sintesi del caso di riferimento riporta che nel maggio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento e ha trasmesso all’Associazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societes) e a International Association of Classification Societes Limited) in appresso congiuntamente denominate “IACS, un valutazione preliminare. La valutazione riguardava le decisioni adottate dall’IACS: i) per quanto riguarda i criteri e le proc edure previsti per l’adesione all’IACS e la sospensione o revoca dell’adesione, nonché le modalità di applicazione di tali criteri e procedure e ii) in merito all’elaborazione e accessibilità delle risoluzioni IACS e dei relativi documenti informativi tecnici. Secondo il parere preliminare della Commissione, le decisioni dell’IACS potrebbero aver determinato una restrizione della concorrenza nel settore dei servizi di classificazione delle navi.

Tenuto conto del parere preliminare della Commissione secondo cui i dieci membri dell’IACS detengono una posizione di forza sul mercato e, inoltre, la società di classificazione che non sono membri dell’IACS possono trovarsi a far fronte a notevoli svantaggi competitivi, l valutazione preliminare della Commissione è che le decisioni in questione sollevano forti perplessità dal punto di vista della loro competitività con l’art. 81, paragrafo 1, del trattato CE e con l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Inoltre, la Commissione ha precisato che queste decisioni non sembravano rispettare i requisiti cumulativi per l’esenzione ai sensi dell’art. 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE.
Nel corso dell’indagine della Commissione sulle questioni di concorrenza, IACS ha migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche, che attualmente vengono pubblicate sul sito Internet dell’associazione. La Commissione, tuttavia, ritiene opportuno garantire che tale questione venga disciplinata nel quadro di impegni formali.

Le parti oggetto del procedimento, hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento(CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione in materia di concorrenza.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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