Import-export dall’Unione europea nel 2010 di sostanze controllate.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 132/19 dell’11 giugno 2009 è pubblicata la Comunicazione della Commissione destinata alle imprese che intendono importare dall’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2010 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2010 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e analitici.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che entreranno nell’ambito di applicazione del regolamento di rifusione del regolamento(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che intendono importare nella Comunità europea o esportare dalla Comunità le seguenti sostanze coperte dal regolamento durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:
Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluororocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX bromoclorometano
Dimromodifluorometanol (halon-1012)

In linea di massima l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui sopra è vietata, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento.

Con la presente la Commissione informa inoltre preventivamente che il regolamento è attualmente oggetto di revisione e che un nuovo regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2010.

La presente comunicazione è pertanto basata sulle disposizioni del nuovo regolamento. Ulteriori informazioni sulle modifiche del regime di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno disponibili al seguente indirizzo Internet http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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