Il paradosso è che lItalia non ha mai contestato che la legge 428 del 1990 privi di quelle garanzie i lavoratori trasferiti, ammessi al regime della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in virtù dellaccertamento dello stato di crisi dellimpresa (legge 675/1977). Essa sostiene tuttavia che tale esclusione è conforme alla direttiva 2001/23/CE, che a suo avviso prevederebbe una garanzia facoltativa e consentirebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie.
La Corte europea,invece, avverte che il fatto che unimpresa sia dichiarata in situazione di crisi non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano delloccupazione e le ragioni giustificative del licenziamento possono trovare applicazione, solamente in casi specifici di crisi aziendale.
Pertanto, lo stato di crisi aziendale non può necessariamente e sistematicamente rappresentare un motivo economico, tecnico o dorganizzazione che comporti variazioni sul piano delloccupazione. Dunque, la possibilità di non applicare talune garanzie in caso in cui limpresa sia oggetto di procedura di insolvenza (art. 5, comma 2, direttiva 2001/23) non è applicabile nel c aspo di specie, perché si riferisce ad una situazione diversa dalla situazione della crisi aziendale, che si colloca invece nella prospettiva di una ripresa, senza controllo giudiziario e senza sospensione dei pagamenti. La possibilità di modificare le condizioni di lavoro in caso di grave crisi economica (art. 5, n. 3 della direttiva 2001/23) non è applicabile nel caso di specie perché la legge n. 428/1990 priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di unimpresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro.
La conclusione dei giudici europei non lascia adito a dubbi: mantenendo in vigore alcune disposizioni della legge di cui si è palato lItalia è venuta meno agli obblighi della direttiva 2001/23/CE. La direttiva, appunto, che consente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimento.
(LG-FF)