In sostanza, la Regione Basilicata non consentirebbe autorizzazione agli impianti eolici difformi dal Piano energetico regionale approvato con Delibera del Consiglio n. 220/2001, fino allapprovazione di u n nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR).Così facendo, tuttavia, detta Regione ha fissato i suoi criteri per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio, e ha conseguentemente leso la competenza dello Stato in materia paesaggistica ed ambientale, non avendo adottato (ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003) le relative linee guida da parte della Conferenza unificata.
Risulterebbe perciò incostituzionale la decisione di estendere,in assenza dei necessari presupposti, il vincolo di rispetto dei siti già definiti di speciale e importante protezione, fino alle fasce di territorio di 5 o 10 km a essi esterne.
La circostanza si è dimostrata tanto più offensiva, in quanto ha contravvenuto al principio che con specifico riguardo agli impianti eolici, tendeva a salvaguardare solo il giusto inserimento delle strutture destinate creare fonti energetiche alternative.
(LG-FF)