Decide lo Stato dove inserire gli impianti eolici.

Avendo il Tribunale Amministrativo della Basilicata promosso giudizio di legittimità nei confronti della Legge regionale n. 9/2007, recante disposizioni in materia di energia, con la quale all’art. 6 della legge stessa sottoponeva le procedure di rilascio dell’autorizzazione a produrre elettricità da fonti energetiche rinnovabili, la Corte Costituzionale con sentenza n. 169 dell’anno 2009 ha stabilito che è lo Stato a decidere dove inserire gli impianti eolici.

La Legge regionale n. 9/2007 della Basilicata, all’art. 6 sottoponeva le procedure di rilascio dell’autorizzazione a produrre elettricità (da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno”, “alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall’atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale 13 dicembre 2004,n. 2920”.

In sostanza, la Regione Basilicata non consentirebbe autorizzazione agli impianti eolici difformi dal Piano energetico regionale approvato con Delibera del Consiglio n. 220/2001, fino all’approvazione di u n nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR).Così facendo, tuttavia, detta Regione ha fissato i suoi criteri per il “corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio”, e ha conseguentemente leso la competenza dello Stato in materia paesaggistica ed ambientale, non avendo adottato (ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003) le “relative linee guida da parte della Conferenza unificata”.

Risulterebbe perciò incostituzionale la decisione di estendere,”in assenza dei necessari presupposti”, il vincolo di rispetto dei siti già definiti di speciale e importante protezione, fino “alle fasce di territorio di 5 o 10 km a essi esterne”.

La circostanza si è dimostrata tanto più offensiva, in quanto ha contravvenuto al principio che “con specifico riguardo agli impianti eolici”, tendeva a salvaguardare solo il giusto inserimento delle strutture destinate creare fonti energetiche alternative”.

(LG-FF)

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